(Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2007 n. 47)
Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296
Il Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge
Finanziaria per il 2007 (di seguito: legge Finanziaria 2007) e, in
particolare: -il comma 344, in forza del quale è riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo
della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo; -il comma 345, in forza del quale è riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle
spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo
della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo; -il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo
della detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo; -il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo
della detrazione pari a 30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di
pari importo; -il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all'articolo
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo
comma 348; -il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347; Visto il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento
energetico nell'edilizia; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare,
l'articolo 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di
recupero del patrimonio edilizio; Visto il decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni,
con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visti gli
articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo
trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze; Visto
l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive
modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto che la tabella 3
della legge Finanziaria 2007, alle colonne delle "strutture opache
orizzontali" riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle
trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti"; Ritenuto che, in attesa
della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente
agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre
comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge
Finanziaria 2007
Decreta:
Articolo 1 Definizioni
- Agli effetti del presente decreto si applicano le
definizioni di cui ai commi seguenti.
- Per interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti di cui all'articolo 1, comma 344, della legge Finanziaria
2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di
cui all'allegato C del presente decreto.
- Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui
all'articolo 1, comma 345, della legge Finanziaria 2007, si
intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture
opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il
volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
- Per interventi di installazione di pannelli solari di cui
all'articolo 1, comma 346, della legge Finanziaria 2007, si intende
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.
- Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale di cui all'articolo 1, comma 347, della legge Finanziaria
2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione.
- Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad
esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali.
- Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e
integrazioni.
Articolo 2 Soggetti ammessi alla detrazione
- Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, la
detrazione dall'imposta sul reddito spetta: a) alle persone fisiche,
agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito
d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su
parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese
per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1,
commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
- Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti
mediante contratti di locazione Finanziaria , la detrazione compete
all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla
società concedente.
- Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul
reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Articolo 3 Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese
relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie,
attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento
costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi
attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova
finestra comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche
termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e
sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e
posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari
termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con
impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di
climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa
in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui
sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e
regolazione nonché sui sistemi di emissione.
d) prestazioni
professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di
certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
Articolo 4 Adempimenti
- I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa
alle spese per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5,
sono tenuti a: a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato
che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti
richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione
può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori
sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; b) acquisire e
a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i
soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare,
non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi
numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente
sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in
alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i
medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad
Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile, via Anguillarese n. 301 -00123 Santa Maria di Galeria
(Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007
riqualificazione energetica. 1) copia dell'attestato di
certificazione energetica, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1,
ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi
di cui all'articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello
schema di cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di
certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è
prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico
che produce l'asseverazione di cui alla lettera a). 2) la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati
elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai
fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 11. c)
effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli
interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la
causale del versamento, il Codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il Codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale
condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a); d) conservare ed esibire, previa richiesta degli
uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la
ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute
fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico
bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato
effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate
da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su
parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 del Codice
civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed
esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione
dei lavori.
- Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare,
sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è
possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al
comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e fornire i
dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Articolo 5 Attestato di certificazione e di qualificazione
energetica
- L'attestato di certificazione energetica degli edifici è
prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi,
utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure
stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
- In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo
dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'attestato
di qualificazione energetica predisposto successivamente alla
esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato
all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico
abilitato.
- Per gli interventi di cui all'articolo 1, i calcoli per la
determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti
conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e
integrazioni.
- Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, per
questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una
potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di
qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma
3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente
decreto.
Articolo 6 Asseverazione degli interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, di cui all'articolo 1, comma 2, l'asseverazione, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle
tabelle all'allegato C al presente decreto.
Articolo 7 Asseverazione degli interventi sull'involucro di
edifici esistenti
- Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di
cui all'articolo 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza
originaria del componente su cui si interviene e che,
successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi
componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella
riportata nell'allegato D al presente decreto.
- Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi
l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sul
rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente
comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei
produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità del prodotto.
Articolo 8 Asseverazione degli interventi di installazione di
pannelli solari
- Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di
cui all'articolo 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni; b) che gli accessori e i componenti elettrici ed
elettronici sono garantiti almeno due anni; c) che i pannelli solari
presentano una certificazione di qualità conforme alle norme Uni
12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. d) che
l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai
manuali di installazione dei principali componenti.
- Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in
alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può
essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e
delle strisce assorbenti, secondo le norme Uni vigenti, rilasciata
da un laboratorio certificato, e l'attestato di
partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte
del soggetto beneficiario.
Articolo 9 Asseverazione degli interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale
- Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, di cui all'articolo 1, comma 5,
l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
specifica che: a) sono installati generatori di calore a
condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log
Pn, Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori
di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente
a 400 kW; b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature
medie del fluido termovettore inferiori a 45° C.
- Per i soli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, di cui all'articolo 1, comma 5, con
impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali
a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1,
l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), reca
le seguenti ulteriori specificazioni: a) che è stato adottato un
bruciatore di tipo modulante; b) che la regolazione climatica
agisce direttamente sul bruciatore; c) che è stata installata
una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
- Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali
autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato
con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli
impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. È escluso il passaggio da impianto
di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il
complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
- Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere
sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a
condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti,
corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate
nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione
di conformità del prodotto.
Articolo 10 Cumulabilità
- Le detrazioni di cui al presente decreto non sono
cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre
disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui
all'articolo 1, commi da 2 a
2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la
richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24
luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici
incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
Articolo 11 Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico
conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, l'Enea elabora le informazioni contenute
nei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e
trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Roma, 19 febbraio 2007